04/10/2022
Con un nuovo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato rifinanziato per il 2023 il FONDO NUOVE COMPETENZE.
Il Fondo, già istituito nel 2020 a sostegno delle imprese e del lavoro in piena pandemia e reso operativo nel 2021, ha per scopo la copertura degli oneri connessi al finanziamento di specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi dei lavoratori.
Le tematiche formative per la realizzazione delle quali sarà ammissibile finanziamento dovranno rappresentare supporto ad investimenti nell’ambito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi:
a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
f) promozione della sensibilità ecologica, dilazioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Potranno presentare istanza di accesso al Fondo anche le società a partecipazione pubblica.
I progetti formativi dovranno avere durata non inferiore a 40 ore e non superiore a 200 ore per ciascun lavoratore.
L’impresa che presenterà richiesta di accesso al Fondo non potrà essere anche erogatore della formazione.
La formazione dovrà essere erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali compresi i Fondi Paritetici Interprofessionali.
Potranno essere oneri ammessi al beneficio:
a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, per un ammontare pari al 60 per cento del totale;
b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, al 100%, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza.
c) la quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) sarà pari al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell’orario normale di lavoro, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda.
Le erogazioni saranno effettuate dall’INPS. Potrà essere richiesta una anticipazione, nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Il versamento del saldo a rimborso degli oneri finanziabili sarà effettuato dall’INPS previa verifica.
Il contributo massimo concesso per singola istanza non potrà eccedere i dieci milioni di euro.
Per poter presentare la domanda di finanziamento sarà necessario che gli specifici accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro, indicanti le proposte progettuali, dovranno essere sottoscritti entro il 31/12/2022.
04/10/2022
Masterfor – Area Sviluppo Mercati