Fondo Nuove Competenze, inizia il conto alla rovescia, 1 miliardo di euro a disposizione delle imprese.
Pubblicato il decreto di approvazione e il conseguente avviso da parte dell’Anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), inizia la corsa, per molte imprese italiane, alla presentazione delle domande di contributo. Le domande, infatti, potranno essere presentate a partire dal 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023.
In realtà c’è un’altra importante scadenza, quella riferita all’acquisizione dell’Accordo Sindacale sulla rimodulazione dell’orario di lavoro, che è stata fissata al 31/12/2022.
La riattivazione del Fondo Nuove Competenze è arrivata dopo parecchi mesi di promesse, incertezze e attese. Ora lo strumento, alla sua seconda edizione, ripropone la possibilità di far crescere le competenze dei lavoratori o favorirne la ricollocazione soprattutto negli ambiti green e digitale.
L’ammontare delle risorse messe a disposizione, 1 miliardo di euro, hanno origine dal ReactEU (una sorta di “programma-ponte” creato nell’emergenza della pandemia di Covid-19, che riunisce, estende e sistematizza altre misure emergenziali adottate nello stesso periodo) successivamente affluite nel Pon Spao(Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione). A tale “tesoretto” si potranno aggiungere nel corso della fase istruttoria, come vedremo più avanti, risorse provenienti dai Fondi Interparitetici Interprofessionali.
Cerchiamo di vedere ora come funzionerà questo secondo avviso di Fondo Nuove Competenze e quali saranno le principali novità nella sua fase applicativa.
Finalità
Scopi del Fondo Nuove Competenze sono come sempre in questi casi:
- contribuire ad innalzare il livello del capitale umano;
- dare modo ai lavoratori di acquisire nuove o maggiori competenze e di potersi dotare di strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro,
- sostenere le imprese
- nei processi di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali;
- in occasione dell’emergere di un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguentemente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico;
- conseguentemente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
Chi può presentare
Possono presentare domanda di ammissione ai contributi previsti dal Fondo Nuove Competenze tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica (società a controllo pubblico, società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico), che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti previsti dall’Avviso (dei quali daremo più avanti nota), da realizzarsi nel corso dell’annualità 2023.
Cosa finanzia
Il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:
- il 60% della retribuzione oraria, al netto degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
b) il 100% degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza.
c) la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.
Condizioni e modalità di presentazione della domanda
L’impresa può presentare una sola istanza che preveda un unico progetto formativo.
È da precisare che nel caso in cui il progetto formativo coinvolga diverse categorie di lavoratori (dirigenti e non) e il datore di lavoro aderisca a due diversi Fondi Paritetici Interprofessionali, potranno essere presentati due progetti formativi – uno per ciascun Fondo Paritetico Interprofessionale – ma comunque contenuti in un’unica istanza.
Sarà possibile inoltrare la domanda di ammissione al contributo fino al 28 febbraio 2023. Le istruttorie saranno effettuate secondo un criterio cronologico di presentazione. Nel caso in cui prima di tale data si verificasse un esaurimento delle risorse disponibili, le domande pervenute a disponibilità esaurite saranno inserite in una apposita lista e ammesse a iter di valutazione nel caso in cui si rendessero disponibili risorse aggiuntive.
Nella piattaforma informatica dovranno essere inserite informazioni relative a:
- anagrafica del datore di lavoro;
- anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
- accordo sindacale di rimodulazione;
- progetto formativo in linea con le caratteristiche previste dall’Avviso;
- dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare alla formazione e il valore del costo del lavoro stimato secondo le modalità previste dall’Avviso.
Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna domanda non potrà superare i 10 (dieci) milioni di euro.
I progetti formativi dovranno prevedere, per ciascun lavoratore coinvolto, una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.
Le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione della domanda.
L’Accordo Sindacale
Come anticipato la prima scadenza in campo è la sottoscrizione dell’Accordo Sindacale di Rimodulazione dell’orario di lavoro fissata al 31/12/2022. In realtà, considerati i tempi a disposizione, era attesa una proroga rispetto a tale termine, che ad oggi però non è stata concessa. Nello specifico dell’accordo, comunque, il documento da sottoscrivere con le rappresentanze sindacali interne o, laddove assenti, con quelle territorialmente competenti, dovrà prevedere e definire i seguenti punti:
- l’individuazione dei lavoratori coinvolti nell’intervento (livelli di inquadramento, mansioni, lacune formative, etc.);
- il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, per ogni lavoratore coinvolto il percorso formativo dovrà essere non inferiore a 40 ore e non superiore a 200 ore;
- il periodo entro il quale saranno realizzate le attività; in realtà l’avvio dovrà essere immediatamente successivo alla eventuale approvazione della domanda/progetto in quanto la formazione e la rendicontazione dovrà essere effettuata entro 150 giorni dalla data di accettazione; (si rammenta che durante la realizzazione del precedente avviso su motivata richiesta erano state concesse ulteriori proroghe);
- indicazione dei processi aziendali rispetto ai quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, con riferimento alla transizione digitale ed ecologica, individuati tra i seguenti:
a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
- il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico, o in caso ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale;
- il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.
Il progetto formativo
Con riferimento ai processi nell’ambito della transizione digitale, il progetto formativo potrà riguardare lo sviluppo di competenze nell’ambito delle seguenti aree:
- competenze digitali di base – (Allegato A dell’Avviso)
- Alfabetizzazione su informazioni e dati
- Comunicazione e collaborazione
- Creazione di contenuti digitali
- Sicurezza
- Risolvere i problemi
- competenze digitali specialistiche – (Allegato B dell’Avviso)
- PLAN (Pianificare)
- BUILD (Realizzare)
- RUN (Operare)
- ENABLE (Abilitare)
- MANAGE (Gestire)
Con riferimento ai processi nell’ambito della transizione ecologica, il progetto potrà riguardare lo sviluppo e l’accrescimento delle abilità/competenze utili alla transizione ecologica nei seguenti ambiti:
- efficientamento energetico e uso di fonti sostenibili
- promozione dell’economia circolare, riduzione di sprechi e corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso il trattamento delle acque
- produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
- produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
- promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Nei casi in cui il fabbisogno di adeguamento delle competenze dei lavoratori siano conseguenti alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, o di ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, i contenuti formativi dovranno essere riferiti, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del Lavoro e delle qualificazioni.
Il progetto formativo dovrà dare, inoltre, evidenza:
a) delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
b) delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale.
Una volta presentati i progetti non potranno più essere modificati.
Erogazione della formazione
L’impresa che presenta la domanda di ammissione al contributo, non potrà essere anche erogatrice della formazione.
Potranno essere soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione. Gli Enti erogatori potranno anche essere organizzati in reti di partenariato territoriali o settoriali. Le attività di formazione erogate dalle Università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria.
Come già accaduto per la realizzazione del precedente Avviso, i costi esterni relativi alle attività di erogazione didattica potranno essere finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali che aderiranno all’iniziativa. L’elenco sarà pubblicato sul sito di ANPAL nei prossimi giorni, si suppone che tutti i principali Fondi daranno la loro adesione, anche perché dovrebbero ricevere risorse Ad hoc.
Pertanto, nella domanda di ammissione si dovrà indicare il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale si aderisce. Nel caso in cui il progetto formativo coinvolga categorie di lavoratori (dirigenti e non) per i quali il datore di lavoro aderisca a più Fondi, si dovrà quindi comunque presentare una sola domanda, contenente un progetto per ogni Fondo a cui si aderisce.
Nel caso in cui l’impresa non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali, ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC o ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell’intero percorso formativo da parte dei Fondi, la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti erogatori ammessi anche attraverso il contributo di altri finanziamenti regionali o nazionali.
Il vantaggio in sintesi
Ricordiamo che il decreto interministeriale stabilisce che:
- la retribuzione oraria del lavoratore in formazione può essere finanziata dal Fondo per il 60% e calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’Inps riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
- gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo;
- la quota di retribuzione finanziata dal Fondo è pari al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, anche una riduzione dell’orario normale di lavoro a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale, che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda;
- Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza sfiora i 10 milioni di euro.
Le criticità in sintesi
Le criticità riguardano i tempi:
- entro il 31/12/2022 deve essere sottoscritto con i sindacati l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro;
- L’accordo deve fare riferimento, tra i suoi allegati, anche al progetto formativo, già predisposto quindi;
- la finestra di presentazione delle domande si aprirà il prossimo 13 dicembre e si chiuderà il 28 febbraio 2023 ma attenzione le domande saranno valutate con ordine temporale di presentazione;
- I tempi concessi per la realizzazione delle attività formative, una volta approvato il progetto, sarà, salvo eventuali proroghe concesse in itinere, di 150 giorni (rendicontazione compresa).
È un’occasione sicuramente importante ed un’opportunità sostanziosa.
Le imprese potranno dare ampio corso ad investimenti strutturali e tecnologici con un notevole abbattimento dei costi di implementazione e messa a terra. i lavoratori avranno l’opportunità di riqualificarsi e allineare le proprie competenze in funzione delle grandi trasformazioni e transizioni.
È giunto il momento di fissare le idee e correre!
14/11/2022
Masterfor – Area Sviluppo Progetti