Decreto Flussi 2023: Cosa sapere

È stato pubblicato sulla G. U. del 26 gennaio 2023 n. 21 il DPCM 29 dicembre 2022 “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022” (c.d. Decreto flussi) con cui sono state previste le quote di ingresso dei lavoratori stranieri residenti all’estero da destinare alle esigenze dei settori economico – produttivi. 

Quote d’ingresso

La quota massima di lavoratori stranieri residenti all’estero ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo è di 82.705 unità, così ripartita:

  • 38.705 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e autonomo di cui la maggior parte (30.105 unità) è destinata al lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero. Novità di quest’anno sono i settori della meccanica, delle telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale.
  • 44.000 per motivi di lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo e turistico-alberghiero.

Procedure di verifica per ottenere il nulla osta

Le disposizioni di attuazione del decreto sono definite con una circolare congiunta del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

La circolare obbliga il datore, intenzionato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero a previamente verificare, presso il Centro per l’Impiego competente, che non siano già presenti altri lavoratori in Italia disponibili a coprire il posto offerto al lavoratore che si trova all’estero. 

Secondo il Decreto “per indisponibilità di un lavoratore   presente   sul   territorio   nazionale” si intende:

  • la mancata risposta, alla richiesta inoltrata dal datore di lavoro, da parte del Centro per l’impiego entro 15 giorni lavorativi; 
  • la non idoneità del lavoratore, proposto dal Centro per l’impiego, accertata dal datore di lavoro;
  • la mancata comparizione al colloquio di selezione, senza giustificato motivo, se trascorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta nel caso di presentazione dell’istanza per l’ingresso di:

  • lavoratori stagionali;
  • lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all’estero. Tali lavoratori formati all’estero hanno, infatti, un diritto di prelazione ai fini dell’ingresso in Italia.

Presentazione delle istanze

Le istanze sono presentabili a partire dalle ore 9.00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative il nulla osta verrà rilasciato automaticamente in via telematica alle Rappresentanze Diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto di ingresso. 

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02/02/2023

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